Non conformita' Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, le Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, valutano le non conformita' rilevate nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali. Si definiscono come:

  • a)non conformita' minori (nc) quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;
  • b)non conformita' maggiori (NC) quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali. Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, tra le altre misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere ad una delle seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali:
  • a)sequestro amministrativo nei casi previsti dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981;
  • b)sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;
  • c)blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento nei casi residuali.

Testo vigente dal 11 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;27~art5 · fonte del testo