Il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 e' determinato al netto dei rimborsi ed accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle entrate predette. Le modalita' di contabilizzazione, per l'applicazione del comma 1, degli importi da detrarre sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione e le province.

Testo vigente dal 22 aprile 1992

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268~art7 · fonte del testo