Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 57, 62 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574. Sono abrogati l'art. 1 e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473.
Testo vigente dal 22 aprile 1992
