La regione e le province, per l'espletamento della loro collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nei rispettivi territori, hanno facolta' di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta, nonche' dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalita' da concordare con il Ministero delle finanze. Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici operanti nell'ambito provinciale sono tenuti a fornire a richiesta qualsiasi informazione utile per le finalita' di cui all'art. 82 dello statuto. La regione e le province possono, con proprie leggi, disciplinare le modalita' per la messa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, d'intesa con la medesima, di beni, attrezzature e personale.

Testo vigente dal 22 aprile 1992

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 259/2015

    Parametro
    3 dicembre 2015

    dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2015. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

    Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 9 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali · Art. 75 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-16;268~art13 · fonte del testo