Gli esperti veterinari della Commissione europea e del Ministero della salute, anche al fine di garantire l'applicazione uniforme sul territorio nazionale, possono procedere a controlli per:

  • a)verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto;
  • b)accertare che le ispezioni di cui all'articolo 5 siano effettuate secondo le modalita' stabilite in sede nazionale e comunitaria. Le autorita' sanitarie territorialmente competenti forniscono l'assistenza necessaria agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento dell'incarico di cui al comma 1 e vigilano sull'applicazione delle misure conseguenti agli esiti dei controlli effettuati ai sensi del presente articolo.

Testo vigente dal 20 settembre 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-29;267~art6 · fonte del testo