A decorrere:

  • a)dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' vietato costruire o mettere in funzione per la prima volta le gabbie di cui al punto 1 dell'allegato C;
  • b)dal 1° gennaio 2012, e' vietato utilizzare nell'allevamento le gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C.

Testo vigente dal 20 settembre 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-29;267~art3 · fonte del testo