L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e' punita con la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi l, 2, 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 300 euro in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7 e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 e' punita con la sanzione amministrativa da 38 euro a 152 euro. In caso di superamento del 10 per cento della durata massima del tempo di guida si applica la sanzione amministrativa da 300 euro a 1.200 euro. In caso di superamento del 20 per cento della durata massima del tempo di guida si applica la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.600 euro. Le sanzioni di cui al presente comma si applicano in relazione a ciascun lavoratore e ad ogni singola violazione. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 1.500. In relazione alle violazioni di cui al presente articolo non trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Testo vigente dal 10 febbraio 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;264~art10 · fonte del testo