Agli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni della Camera dei Deputati, e' esteso il diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa, gia' ammesso per le elezioni del Senato della Repubblica dall'art. 31 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Testo vigente dal 16 aprile 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;263~art1 · fonte del testo