Il riconoscimento dei risultati elevati raggiunti avviene tramite certificazione delle eccellenze, garantisce l'acquisizione di credito formativo e puo' dare origine a varie forme di incentivo, da assumere entro il limite delle disponibilita' finanziarie previste al comma 4 dell'articolo 7:

  • a)benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
  • b)ammissione a tirocini formativi;
  • c)partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualita' della formazione scolastica;
  • d)viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
  • e)benefici di tipo economico;
  • f)altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

Testo vigente dal 23 gennaio 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-12-29;262~art4 · fonte del testo