Il servizio dello scambio di documenti e' assoggettato ad autorizzazione generale ed e' consentito alle seguenti condizioni:

  • a)il titolare cura la tenuta del registro degli abbonati, di cui invia copia all'autorita' di regolamentazione;
  • b)gli abbonati effettuano in proprio la consegna dei documenti presso il locale adibito al servizio stesso;
  • c)il titolare del servizio puo' gestire piu' locali e puo' effettuare, con propri mezzi e previa dichiarazione all'autorita' di regolamentazione, lo scambio di documenti fra utenti abbonati a diversi locali facenti capo al medesimo titolare.

Testo vigente dal 5 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-22;261~art9 · fonte del testo