Ai mutui autorizzati per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali, ai sensi dei precedenti articoli 19 e 22, sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.
Testo vigente dal 16 aprile 1948
