L'art. 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e' sostituito dal seguente: "Per le Province che nonostante l'applicazione della sovrimposta fondiaria al terzo limite e delle altre eccezionali imposizioni prescritte per raggiungere tale limite, non possano conseguire il pareggio' fra le entrate e le spese ordinarie, aumentate delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione, puo' essere autorizzato, con i decreti interministeriali di approvazione dei rispettivi bilanci, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, l'applicazione di ulteriori aumenti di tributi indispensabili per il pareggio economico dei bilanci stessi. I detti decreti saranno adottati di concerto tra i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro".
Testo vigente dal 16 aprile 1948
