Il presente decreto non si applica:

  • a)alle pratiche utilizzate in aziende agricole a scopi non sperimentali;
  • b)alle pratiche cliniche veterinarie a scopi non sperimentali;
  • c)alle sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per autorizzare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario;
  • d)alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;
  • e)alle pratiche utilizzate principalmente per l'identificazione di un animale;
  • f)alle pratiche non suscettibili di causare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie.

Testo vigente dal 14 marzo 2014

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;26~art2 · fonte del testo