Art. 17-quater — Vice segretario generale

Il vice segretario generale della Scuola:

  • a)coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni;
  • b)esercita le competenze delegategli dal segretario generale;
  • c)sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Testo vigente dal 8 agosto 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-30;26~art17quater · fonte del testo