E' esonerato dall'imposta addizionale, istituita dal decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, lo zucchero assegnato, entro il 30 giugno 1948, oltre la razione prevista, per i normali consumatori, ai produttori di bietole zuccherine a norma del decreto Ministeriale 13 settembre 1947, ed agli addetti agli zuccherifici, entro il limite massimo di novantacinquemila quintali.

Testo vigente dal 15 aprile 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;259~art1 · fonte del testo