[1]Al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati: ALLEGATO I SOSTANZE CLASSIFICATE

[2]CATEGORIA 1 ===================================================================== Sostanza Denominazione NC Codice NC (se diversa) _____________________________________________________________________ Efedrina 2939 40 10 Ergometrina 2939 60 10 Ergotamina 2939 60 30 Acido lisergico 2939 60 50 Fenil-2-propanone Fenilacetone 2914 30 10 Pseudoefedrina 2939 40 30 Acido N-acetilantrenilico Acido-2-acetammidobenzoico 2924 29 50 3,4-Metilenodiossifenil 2-propanone 2932 90 77 Isosafrolo (cis + trans) 2932 90 73 Piperonatle 2932 90 75 Safrolo 2932 90 71

[3]I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui e' possibile la presenza di tali sali

[4]CATEGORIA 2 ===================================================================== Sostanza Denominazione NC Codice NC (se diversa) _____________________________________________________________________ Anidride acetica 2915 24 00 Acido antranilico 2922 49 50 Acido fenilacetico 2916 33 00 Piperidina 2933 39 30

[5]I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui e' possibile la presenza di tali sali

[6]CATEGORIA 3

[7]===================================================================== Sostanza Denominazione NC Codice NC (se diversa) _____________________________________________________________________ Acetone (*) 2914 11 00 Etere etilico (*) Ossido di dietile 2909 11 00 Metiletichetone (MEK) (*) Butanone 2914 12 00 Toluena (*) 2902 30 10 (90) Permanganato di potassio (*) 2841 60 10 Acido solforico 2807 00 10 Acido cloridrico Cloruro di idrogeno 2806 10 00

[8](*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria, tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui e' possibile la presenza di tali sali.

[9]ALLEGATO II DEFINIZIONI

[10]E' operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunita' di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attivita' connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate.

[11]_________

[12]ALLEGATO III DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA

[13]1.1. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue: - il nome della sostanza classificata e l'appartenenza alla categoria; - il quantitativo ed il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo ed il peso del miscuglio, nonche' il quantitativo e il peso percentuale della o delle sostanze indicate nella categoria 1 e 2 dell'allegato I, contenute nel miscuglio; - il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario. 1.2. La documentazione deve comprendere una dichiarazione dell'acquirente in cui e' indicato l'impiego specifico delle sostanze. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, sono escluse le transazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 dell'allegato I qualora i quantitativi non superino quelli sottoindicati:

[14]Valore Sostanza soglia -- -- Anidride acetica...... 20 litri Acido antranilico e i suoi sali...... 1 kg Acido fenilacetico e i suoi sali...... 1 kg Piperidina e i suoi sali...... 0,5 kg Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro immissione in commercio. Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'allegato I. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attivita' al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi di cui al punto 1. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorita' competenti.".

Testo vigente dal 15 maggio 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-12;258~art3 · fonte del testo