Art. 19-bis — Abusiva attività di forma pensionistica

Chiunque eserciti l'attivita' di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

Testo vigente dal 25 marzo 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art19bis · fonte del testo