Art. 17-bis — Bilanci e rendiconti

I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' quelli gia' istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettivita' giuridica, redigono e rendono pubblici, i propri bilanci e le relazioni ai predetti documenti. Le societa' e gli enti che hanno istituito le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 2, redigono e rendono pubblici, i rendiconti di ciascuna forma e le relazioni ai predetti documenti. I bilanci e i rendiconti danno un quadro fedele delle attivita', delle passivita' e della situazione finanziaria della forma pensionistica complementare e includono un'informativa sugli investimenti significativi. I bilanci, i rendiconti e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati. Nei bilanci di cui al comma 1 e nei rendiconti di cui al comma 2 e' dato conto se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarita' dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il bilancio e il rendiconto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, primo comma, e 2621-ter del codice civile.

Testo vigente dal 1 febbraio 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252~art17bis · fonte del testo