Art. 5 — Responsabili della persecuzione o del danno grave

Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:

  • a)lo Stato;
  • b)i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
  • c)soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Testo vigente dal 4 gennaio 2008

Corte di cassazione

20 massime che riguardano l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 20 massime nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;251~art5 · fonte del testo