Salvo i casi di particolare tenuita', qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio della attivita' di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio dell'attivita' si tiene conto del periodo di sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, a norma dell'art. 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Testo vigente dal 3 agosto 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251~art26 · fonte del testo