Allo scopo di garantire la conformita' alle disposizioni del presente decreto, sono ammesse certificazioni aggiuntive. A tal fine il fabbricante o il suo mandatario ha facolta' di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio di cui all'articolo 18, oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario in base alle normative tecniche vigenti che risulti rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione di cui al comma 2 sono stabiliti nel regolamento. Ai sensi del presente articolo i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente presso il fabbricante controlli sugli oggetti pronti per la vendita. Le modalita' di tali controlli, mediante prelievi di campioni di oggetti ed i relativi esiti delle analisi di saggio, sono stabilite nel regolamento.

Testo vigente dal 3 agosto 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;251~art19 · fonte del testo