Le province di Como e Bergamo, entro il termine di diciotto mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche del personale e deliberano lo stato di consistenza dei rispettivi patrimoni ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con appositi atti deliberativi, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Le rela- tive procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle tre province che hanno luogo nel turno generale delle consultazioni amministrative del 1995, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo dei consigli provinciali di Como e Bergamo. Fino alla data delle elezioni gli organi delle province di Como e Bergamo continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio delle attuali circoscrizioni.

Testo vigente dal 1 aprile 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-03-06;250~art3 · fonte del testo