I rappresentanti dei lavoratori, nonche' gli esperti che eventualmente li assistono, non sono autorizzati a rivelare ne' ai lavoratori ne' a terzi, informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato, indipendentemente dal luogo in cui si trovino. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono tuttavia autorizzare i rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza, previa individuazione delle relative modalita' di esercizio da parte del contratto collettivo. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilita' civile, si applicano i provvedimenti disciplinari stabiliti dai contratti collettivi applicati. Il datore di lavoro non e' obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficolta' al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno. I contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono la costituzione di una commissione di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonche' per la concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta' al funzionamento della impresa interessata o da arrecarle danno. I contratti collettivi determinano, altresi', la composizione e le modalita' di funzionamento della commissione di conciliazione. Resta ferma l'applicabilita' della disciplina a tutela dei dati personali, prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Testo vigente dal 21 marzo 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;25~art5 · fonte del testo