Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

  • a)il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi;
  • b)l'articolo 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e gli articoli 8 e 9 dello stesso decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che istituivano l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
  • c)il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre 2002;
  • d)il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006;
  • e)il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 7 gennaio 2003;
  • f)il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2007, recante modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi soggetti ad obbligo di scorta.

Testo vigente dal 26 gennaio 2013

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249~art26 · fonte del testo