Prosecuzione attivita' approvvigionamento idrocarburi Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi ed idrocarburi in generale, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano state definite e completate le procedure di autorizzazione relative agli impianti di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, questi proseguono nelle attivita' sulla base degli attuali provvedimenti amministrativi riguardanti la loro realizzazione ed esercizio, anche provvisorio, eventualmente aggiornati. Per le stesse finalita' di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano state definite e completate le procedure di autorizzazione relative ad impianti esistenti di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, l'attivita' dei medesimi prosegue negli stessi termini ed alle stesse condizioni relativi agli impianti di cui al comma 1.

Testo vigente dal 26 gennaio 2013

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249~art23 · fonte del testo