Art. 24 — Sostituzione dell'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

L'articolo 142 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 142. - 1. E' punito con la destituzione:

  • a)il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3;
  • b)il notaio che e' recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 27 o nell'articolo 138, comma 1, lettere b), c), d), ovvero che e' una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'articolo 26 o nell'articolo 51, secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
  • c)il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
  • d)il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.».

Testo vigente dal 11 agosto 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249~art24 · fonte del testo