Art. 17 — Sostituzione dell'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

L'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «Art. 134. - 1. Tutte le spese per il servizio delle ispezioni e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente legge sono a carico del bilancio dell'Amministrazione degli archivi notarili.».

Testo vigente dal 11 agosto 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-08-01;249~art17 · fonte del testo