Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'art. 2, comma 1, lettera c), le parole: "allegato A" sono sostituite dalle seguenti: "allegato I";
  • b)all'art. 3 il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. I molluschi bivalvi vivi destinati a subire una ulteriore trasformazione devono provenire dalle zone di cui ai commi 2, 3 e 4 ed essere trattati conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.";
  • c)all'art. 6, comma 3, le parole: da "entro" ad "accertamenti", sono sostituite dalle seguenti: "puo' effettuare, ove necessario, sopralluoghi presso i centri di spedizione e i centri di depurazione.";
  • d)all'art. 10, comma 1, la lettera b) e' soppressa;
  • e)all'art. 11, comma 7, tra le parole: "bivalvi" e "possiedano", sono inserite le seguenti: "non rispondano a quanto previsto dall'allegato A, punto 1, lettera c), e";
  • f)nell'allegato A la lettera g) e' soppressa;
  • g)nell'allegato A la lettera h) e' sostituita dalla seguente: " h) non dare risposta positiva per le tossine D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poison) ai metodi di analisi di cui all'art. 15, comma 1, lettera e).".

Testo vigente dal 9 maggio 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-15;249~art1 · fonte del testo