Per ottenere la licenza il richiedente deve possedere i requisiti minimi di cui agli articoli 9 e 10. Per ottenere un certificato e affinche' questo resti valido, il richiedente deve essere titolare di una licenza valida e possedere i requisiti minimi di cui agli articoli 11 e 12. L'Italia riconosce le licenze rilasciate da altri Stati membri conformemente alla direttiva.

Testo vigente dal 21 gennaio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247~art8 · fonte del testo