L'Agenzia vigila affinche' tutte le attivita' collegate con la formazione, la valutazione delle competenze, l'aggiornamento delle licenze e dei certificati, siano oggetto di un monitoraggio permanente nell'ambito di un sistema di norme di qualita'. La presente disposizione non si applica per le attivita' gia' coperte dai sistemi di gestione della sicurezza istituiti dalle imprese ferroviarie e dai gestori dell'infrastruttura in conformita' all'art. 13 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Testo vigente dal 21 gennaio 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;247~art23 · fonte del testo