Il Ministero della difesa, concorre al rifornimento idrico delle isole di cui all'articolo 1, comma 1, secondo le seguenti modalita':
- a)i presidenti delle regioni interessate promuovono accordi di programma con il Ministero della difesa per definire le condizioni di particolare necessita' idrica poste alla base del concorso, nonche' le modalita' di espletamento del relativo servizio sulla base della capacita' operativa delle apposite navi cisterna costruite ai sensi dell'articolo 1 della citata legge 21 dicembre 1978, n. 861, e dei relativi stanziamenti di bilancio;
- b)l'accordo di programma e' definito con apposita conferenza di servizi convocata dalla regione, cui partecipano rappresentanti del dipartimento militare marittimo e delle province e comuni interessati;
- c)al verificarsi delle condizioni previste dall'accordo di programma i prefetti interessati chiedono al comando militare competente per territorio l'effettuazione dei rifornimenti idrici di cui all'accordo di programma stesso.
Testo vigente dal 24 luglio 1998
