All'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabiliti i criteri applicativi di tale disposizione, le modalita', i termini di compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonche' gli eventuali esoneri.".

Testo vigente dal 31 agosto 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241~art8 · fonte del testo