Gli Uffici del territorio di Gorizia, di Pordenone, di Trieste e di Udine del Ministero delle finanze, ciascuno per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvedono alla consegna alla regione dei beni di cui all'articolo 1. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della regione dei beni immobili consegnati ai sensi dell'articolo 1. Qualora la regione trasferisca ai comuni, alle province o ad altri enti pubblici i beni acquisiti ai sensi del presente decreto, il verbale di consegna del bene al comune, alla provincia o ad altro ente pubblico costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale. Nei casi in cui un comune, una provincia o un altro ente pubblico abbia sottoscritto congiuntamente alla regione il verbale di consegna di cui al comma 2, il verbale costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale del bene a favore del comune, della provincia o dell'altro ente pubblico.

Testo vigente dal 21 giugno 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;237~art2 · fonte del testo