Art. 51 — Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

All'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli,segnalando quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche.».

Testo vigente dal 10 gennaio 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235~art51 · fonte del testo