Art. 35 — Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

All'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni»;
  • b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalita' che garantiscono l'esattezza, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.»;
  • c)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1:
  • a)raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
  • b)promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
  • c)segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.»;
  • d)dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi.».

Testo vigente dal 10 gennaio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235~art35 · fonte del testo