Art. 24 — Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

All'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica e' valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima. 4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.»;
  • b)al comma 5:
  • 1)al primo periodo, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite le seguenti: «dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica»;
  • 2)il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»;
  • c)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La conformita' di cui al comma 5 e' inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/93/CE.».

Testo vigente dal 10 gennaio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235~art24 · fonte del testo