Art. 19 — Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

All'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.».

Testo vigente dal 10 gennaio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235~art19 · fonte del testo