Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per piu' di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro e' compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.

Testo vigente dal 17 dicembre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-19;234~art5 · fonte del testo