Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettivita' di cui all'articolo 20 del presente decreto L'operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalita' di apposizione delle stesse previste dall'articolo 20 e' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

Testo vigente dal 8 febbraio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231~art24 · fonte del testo