E' approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali prevista dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, annessa al presente decreto e vistata dal Ministro proponente. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 1 agosto 1991

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 110/2005

    Questione infondata
    18 marzo 2005

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella parte in cui dispone, al n. 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, che per «le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa». Premesso che la delega legislativa conferita al Governo con l’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 – come sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successivamente modificato dall’art. 4 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 403 – stabilisce che, «in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l’ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato», la questione risulta sollevata sulla base di un presupposto erroneo, e cioè quello secondo cui l’importo di lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro, fissato con la norma censurata quale nuovo importo della tassa sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie, costituisca già il 90 per cento del tributo regionale più elevato precedentemente vigente, mentre l’ammontare più elevato tra le tasse sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie vigenti nelle diverse regioni era, al momento dell’emanazione del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, quello stabilito dalla Regione Liguria pari a lire 21.000 per ettaro o frazione di ettaro, sicché al legislatore delegato era consentito fissare l’ammontare del nuovo tributo entro il limite massimo di lire 18.900 (pari al 90% di lire 21.000) per ettaro o frazione di ettaro, importo non superato con la norma denunciata neppure ove si considerino la tassa e la soprattassa in esame come un tributo unitario e, quindi, si sommi alla tassa di lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro la soprattassa di lire 100 per ogni 100 lire di tassa dovuta.

    Art. 1 Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali · Art. 3 Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario · Art. 4 Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni · Art. 70 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-06-22;230~art1 · fonte del testo