Non è fondata, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella parte in cui dispone, al n. 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, che per «le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa». Premesso che la delega legislativa conferita al Governo con l’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 – come sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successivamente modificato dall’art. 4 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 403 – stabilisce che, «in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l’ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato», la questione risulta sollevata sulla base di un presupposto erroneo, e cioè quello secondo cui l’importo di lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro, fissato con la norma censurata quale nuovo importo della tassa sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie, costituisca già il 90 per cento del tributo regionale più elevato precedentemente vigente, mentre l’ammontare più elevato tra le tasse sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie vigenti nelle diverse regioni era, al momento dell’emanazione del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, quello stabilito dalla Regione Liguria pari a lire 21.000 per ettaro o frazione di ettaro, sicché al legislatore delegato era consentito fissare l’ammontare del nuovo tributo entro il limite massimo di lire 18.900 (pari al 90% di lire 21.000) per ettaro o frazione di ettaro, importo non superato con la norma denunciata neppure ove si considerino la tassa e la soprattassa in esame come un tributo unitario e, quindi, si sommi alla tassa di lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro la soprattassa di lire 100 per ogni 100 lire di tassa dovuta.
Art. 1 Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali · Art. 3 Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario · Art. 4 Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni · Art. 70 cost.