L'operatore che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 726 euro a 2.178 euro per ogni singolo obbligo violato. L'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro per ogni singolo obbligo violato.

Testo vigente dal 4 marzo 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;23~art4 · fonte del testo