Per l'esecuzione delle disposizioni contemplate nell'Accordo di cui al precedente art. 1, il Ministro per il tesoro e' autorizzato con propri decreti ad emanare le variazioni di bilancio per l'apertura - a favore dell'istituto bancario designato al Governo egizio - di un credito di dollari U.S.A., corrispondenti a lire egiziane 2.500.000 sulla base dei costi fissati dal Fondo Monetario Internazionale alla data della predetta Nota del 10 marzo 1948, nel corrispondente contro valore in lire italiane. E' altresi' autorizzato ad effettuare con successivi provvedimenti le altre variazioni di bilancio che si rendessero eventualmente necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal citato Accordo.

Testo vigente dal 9 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-01;227~art2 · fonte del testo