Autorita' di risoluzione La Banca d'Italia svolge le funzioni ed esercita i poteri disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23 e dal presente decreto, in qualita' di unica autorita' di risoluzione nei confronti delle controparti centrali con sede legale in Italia. La Banca d'Italia emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Essa inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla Commissione europea, anche su proposta dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM); puo' emanare disposizioni di attuazione del presente decreto, anche in attuazione di orientamenti dell'AESFEM. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce, per i procedimenti di propria competenza, i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e indica i motivi delle decisioni. Si applicano, in quanto compatibili, e salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Testo vigente dal 16 gennaio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-06;224~art3 · fonte del testo