Art. 28 — Etichettatura degli OGM, diversi dai microrganismi geneticamente modificati, destinati ad impieghi in ambiente confinato

Agli OGM da utilizzare per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 2, si applicano i pertinenti requisiti in materia di etichettatura di cui all'allegato IV.

Testo vigente dal 22 agosto 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224~art28 · fonte del testo