I controlli, cosi' come definiti dall'articolo 2, sono di norma effettuati senza preavviso:

  • a)con regolarita';
  • b)in caso di sospetto di non conformita' del prodotto, per campione ed in maniera non discriminatoria;
  • c)commisuratamente agli obiettivi individuati nel programma di cui all'articolo 17. I controlli riguardano tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti l'immissione in commercio, la commercializzazione inclusa l'importazione, l'utilizzazione dei prodotti ivi compresa quella delle sostanze vietate in alimentazione animale. L'autorita' preposta al controllo individua, in relazione alla propria specifica competenza, la fase o le fasi di cui al comma 2, sulle quali effettuare il controllo medesimo. I controlli vengono espletati anche sui prodotti destinati all'esportazione.

Testo vigente dal 22 agosto 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-17;223~art3 · fonte del testo