Art. 3 — Modifica all'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante le modalità di determinazione delle plusvalenze

All'articolo 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Le quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati sono rilevate dall'organo tecnico competente individuato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per la risoluzione di problemi di particolare difficolta' che insorgono nell'individuazione delle predette quotazioni, l'organo tecnico puo', senza oneri, avvalersi delle competenze delle amministrazioni e degli organismi di categoria degli intermediari finanziari professionali individuati appositamente dal Ministro delle finanze con il medesimo decreto. Con lo stesso o con separato decreto sono stabiliti gli elementi di rettifica da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi o delle minusvalenze ed oneri realizzati a decorrere dalla data fissata nel medesimo decreto, che in ogni caso non puo' essere anteriore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.".

Testo vigente dal 7 agosto 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-07-19;221~art3 · fonte del testo