L'attivita' di revisione nei confronti degli enti cooperativi non associati e' svolta dal Ministero, con propri dipendenti. Il Ministero puo' altresi' avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di revisori esterni dipendenti da altre amministrazioni, nonche', sulla base di apposite convenzioni con le Associazioni riconosciute, di revisori delle medesime. Con decreto del Ministro, sono fissati i criteri e le modalita' attuative della presente disposizione. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 conseguono l'abilitazione all'attivita' di vigilanza, attraverso appositi corsi di formazione promossi dal Ministero e finanziati con l'apposito capitolo di bilancio, alimentato con il contributo biennale a carico degli enti cooperativi. Con decreto del Ministro sono precisate le modalita' di accesso al corso e di svolgimento del medesimo. L'attivita' di revisione nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni e' svolta da revisori appositamente abilitati attraverso corsi promossi dalle Associazioni stesse, previa autorizzazione del Ministero. I corsi devono fornire le specifiche conoscenze tecniche necessarie per l'espletamento delle revisioni cooperative. I revisori sono iscritti in apposito elenco tenuto presso il Ministero. I revisori non dipendenti dal Ministero, nell'esercizio delle loro funzioni, si intendono incaricati di pubblico servizio. Al revisore si applicano le cause di incompatibilita' previste dall'articolo 2399 del codice civile. Il revisore e' tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei confronti dei terzi.

Testo vigente dal 8 ottobre 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-08-02;220~art7 · fonte del testo