[1]ALLEGATO VIII (previsto dall'articolo 15, comma 2) NORME PROCEDURALI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI

[3]Se nel corso di un'ispezione le autorita' competenti rilevano che il certificato di una determinata nave non e' valido o che la nave non soddisfa i requisiti stabiliti nel certificato, ma che l'invalidita' o la non conformita' ai requisiti non comporta alcun pericolo manifesto, il proprietario della nave o un suo rappresentante adotta tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. L'autorita' che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato e' informata entro 7 giorni.

Testo vigente dal 20 marzo 2009

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22~allegato-viii-art1 · fonte del testo