Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca La ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli Enti finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonche' tenendo conto della valutazione della qualita' dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR). Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate in sede di riparto, per specifiche finalita' e che non possono essere piu' utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attivita' o progetti attinenti alla programmazione degli Enti di cui al comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 25 novembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;218~art5 · fonte del testo