All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole «diritto di usare» sono inserite le seguenti: «, in modo accessibile ed efficace,» e dopo le parole «anche ai fini» sono inserite le seguenti: «dell'esercizio dei diritti di accesso e»;
  • b)i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati.

Testo vigente dal 12 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217~art4 · fonte del testo